Art. 27.
(Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per la tutela del segreto di Stato).

      1. È istituito un Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per la tutela del segreto di Stato.
      2. Il Comitato parlamentare è costituito dal Presidente scelto tra i deputati e i senatori e da cinque deputati e cinque senatori, nominati, d'intesa tra di loro, dai Presidenti delle due Camere.
      3. Il Comitato parlamentare:

          a) esercita il controllo sull'applicazione della presente legge;

          b) è informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi delle politiche di informazione e sicurezza e sulla loro attuazione;

          c) esprime parere preventivo sulla emanazione dei regolamenti per l'ordinamento del Segretariato generale e dei Servizi e degli enti collegati;

          d) esprime parere preventivo sull'assegnazione dei fondi e sui risultati generali della loro rendicontazione;

          e) è informato sui risultati delle inchieste disposte dalla Commissione presidenziale di cui all'articolo 26 e sulle misure eventualmente adottate dal Governo;

          f) è informato sulle misure adottate dai Servizi a norma dell'articolo 12 e nelle forme da esso prescritte.

      4. Il Comitato parlamentare può richiedere informazioni e chiarimenti e formulare proposte.
      5. Il Comitato parlamentare può chiedere di ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e, se nominato, il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato, nonché, attraverso di essi e sempre con la loro autorizzazione, i Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi.

 

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      6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre con sommaria motivazione, esponendone le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto, in ordine alle informazioni che a suo giudizio superano i limiti di cui al comma 3.
      7. Il segreto non è opponibile per gli atti regolamentari e per quelli soggetti al controllo della Corte dei conti.
      8. Nel caso di cui al comma 6, il Comitato parlamentare, ove ritenga, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, rivolge un secondo invito al Presidente del Consiglio dei ministri e, in caso di conferma del diniego, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni di ordine politico.
      9. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto di Stato relativamente alle informazioni acquisite, nonché alle proposte e ai rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato.
      10. Gli atti del Comitato parlamentare, ancorché non riguardino materie di per sé tutelate dal segreto di Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il Comitato parlamentare stesso non disponga motivatamente altrimenti, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali deve essere sempre compreso il voto del Presidente del Comitato stesso.